Art. 43.
(Irrogazione delle sanzioni).

      1. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, è attribuita al Ministero. Le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle autorità competenti territoriali di cui all'articolo 26, acquisito il parere del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 29.
      2. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 4, è attribuita all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato. Nel caso di esclusione dal sistema di controllo le autorità titolari degli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 provvedono alla cancellazione degli operatori dai rispettivi elenchi.
      3. Con decreto del Ministero sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure da adottare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, commi 1 e 4, nonché i meccanismi di conciliazione e arbitrato obbligatori. L'autorizzazione menziona l'obbligo di sottoporsi a tali procedure nel caso di contestazioni di irregolarità e di infrazioni.